DA P.P. "SU DIFFAMAZIONE ONLINE", AVVISO AI NAVIGANTI!

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SOF BANDIT1200
view post Posted on 18/9/2011, 13:21




ALLORA Il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del CODICE PENALE e si configura quando una persona offende la" dignità e la reputazione altrui" in presenza di più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, siti o blog, anche in considerazione del fatto cheL'ERRATA CONVINZIONE,DI ESSERE PROTETTI DA UNA SORTA DI ANONIMATO partecipando alle discussioni con un nickname che non è direttamente correlato al vero nome, e quindi può avallare comportamenti "criminali".
Nell’articolo del codice penale sopra richiamato è previsto che tale reato possa ritenersi compiuto anche mediante mezzi di pubblicità, e nella prassi internet è considerato proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo alla diffusione di una notizia e a raggiungere una pluralità indeterminata di soggetti.
ELEMENTI DI REATO:
Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere!!
Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere, ovviamente, una persona determinata o determinabile.
La" diffamazione è un reato istantaneo" che si realizza con la comunicazione a più persone. In rete, ad esempio, "il reato si compie inserendo il proprio messaggio in un forum", e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa, e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, "nel momento in cui il collegamento viene attivato",anche se lo scritto e il messaggio non venga letto!!
Perché sussista l’elemento del reato, non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona, ma è sufficiente la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di "offendere". Questo tipo di atteggiamento in genere consente di distinguere tra il diritto di" critica", e il reato in questione. Il diritto di critica,non deve mai" trasformarsi in libertà di insulto, dileggio o disprezzo della persona!!"
Attenzione poi che IL MODERATORE risponderà, in" concorso con l’autore dei messaggi diffamatori" se egli abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di "continuare a diffonderlo in rete". Nel caso dei" commenti successivi "invece si potrebbe ravvisare un" concorso per diffamazione"!!
Quindi moderatori di "forum o chat" rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore delle" ingiurie" nella diffusione della comunicazione diffamatoria!!
ALTRA COSA DA NON SOTTOVALUTARE E' IL RISARCIMENTO:
Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile, dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e il danno morale, che consiste nel fatto che l’offesa alla reputazione può provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, oppure che può costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false!!!
:ph34r:
 
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SOF Drugo
view post Posted on 19/9/2011, 17:45




hai scritto troppo..:) appena ho tempo leggo con attenzione e ti rendo un parere illuminato ahahahahaha
 
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SOF BANDIT1200
view post Posted on 19/9/2011, 21:06




BELLA LI'! AHAHAHAHA!
 
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SOF THE RAIDER
view post Posted on 19/9/2011, 22:30




Bella trafila ma non c'è nessun avvocato in grado di far eseguire una sentenza in base a quello che c'è scritto,esistono molti modi di difendersi...Uno tra i più banali..Non ero io a scrivere...Mi han rubato la password ecc...Inutile appellarsi in qualsiasi modo devi avere un avvocato davvero scarso x farti fregare... :)
 
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Cpt_barnes
view post Posted on 20/9/2011, 08:32




grande dizzy...questo è utilissimo...
 
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SOF BANDIT1200
view post Posted on 20/9/2011, 13:28




CITAZIONE (SOF THE RAIDER @ 19/9/2011, 23:30) 
Bella trafila ma non c'è nessun avvocato in grado di far eseguire una sentenza in base a quello che c'è scritto,esistono molti modi di difendersi...Uno tra i più banali..Non ero io a scrivere...Mi han rubato la password ecc...Inutile appellarsi in qualsiasi modo devi avere un avvocato davvero scarso x farti fregare... :)

Qualcuno intanto HA GIA' PAGATO!:

https://clan-sof.forumfree.it/?t=57896502
 
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SOF THE RAIDER
view post Posted on 20/9/2011, 20:31




Ho letto...eh facebook è una bella inc da quando han permesso d fare queste cose,ma anche l'avvocato della difesa ha dormito forte a consigliare il suo cliente cacchio...X la 360 è una cosa impensabile...
 
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6 replies since 18/9/2011, 13:21   264 views
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